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Lacco Ameno: accolto il ricorso presentato dall’avvocato Lucrezia Galano. Saranno tre e non due le classi prime formate

di Gennaro Savio. Tira finalmente un sospiro di sollievo la popolazione scolastica della scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno a cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha di fatto restituito la possibilità di formare tre prime classi. Infatti con sentenza breve il TAR ha prontamente accolto il ricorso presentato poco più di due settimane fa dall’Avvocato Lucrezia Galano contro gli scellerati provvedimenti con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione delle logiche della famigerata “spending review”, aveva disposto la formazione di due sole classi prime per l’anno scolastico 2016-2017, con riduzione degli organici in forza negli anni passati. Ebbene, nonostante le richieste del Dirigente di consentire, come sempre, la formazione di tre classi anche per l’anno scolastico in corso, l’Ufficio Regionale aveva ritenuto di concedere un organico sufficiente a garantire il funzionamento di due sole classi prime, con un numero di alunni superiore a diciassette. I genitori degli allievi iscritti al primo anno, appresa la notizia solo all’inizio della scuola, si sono opposti vibratamente ai tagli incostituzionali ed illegittimi del Ministero dell’Istruzione a scapito della corretta formazione dei propri figli ed hanno congiuntamente conferito mandato all’avvocato Lucrezia Galano di tutelarli innanzi alle sedi giudiziarie competenti. L’insegnante Raffaele Ungaro ha espresso soddisfazione e nome di tutta la popolazione scolastica. “Io penso che la pronuncia dei giudici del T.A.R. Campania – ha affermato Raffaele Ungaro – abbia sancito in maniera inequivocabile il fallimento di una politica scolastica che punta solo a risparmiare e questo a discapito del pieno diritto allo studio dei nostri studenti. Più che assecondare le logiche dei tagli dettate dalla cosiddetta “spending review”, i Funzionari devono tenere conto delle istanze di sicurezza, del diritto allo studio e della formazione”.
Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Avvocato Galano per il brillante risultato raggiunto, la quale ci ha spiegato quali sono le ragioni per cui il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso presentato dai genitori.

“Come è noto – ha spiegato in un lungo comunicato stampa l’Avvocato Lucrezia Galano -, la Scuola Secondaria di Primo grado di Lacco Ameno è ubicata in un plesso scolastico denominato ‘Fundera’, che consta di 9 aule didattiche di piccole dimensioni, di recente oggetto di importanti lavori che consentono agli allievi che lo frequentano di usufruire di una struttura scolastica moderna, funzionale ed accogliente.
Dal documento di valutazione dei rischi redatto ex D. Lgs. n. 81/2008, risulta che le aule didattiche non possono ospitare un numero di alunni superiore alle 17 unità, compresi i docenti disciplinari e quelli di sostegno per ciascun alunno diversamente abile.
Per tale motivo, sin dalla inaugurazione della struttura, a metà degli anni ’80, il plesso ha sempre ospitato, senza soluzione di continuità, n. 3 classi prime, n. 3 classi seconde e n. 3 classi terze, ciascuna con un contenuto numero di alunni al fine di garantire la piena funzionalità didattica e la sicurezza degli alunni e degli insegnanti.
Dall’anno scolastico 2011-2012, peraltro, è stato autorizzato presso il plesso ‘Fundera’ il funzionamento di un corso ad indirizzo musicale.
Ebbene, nonostante le richieste del Dirigente di consentire, come sempre, la formazione di tre classi anche per l’anno scolastico in corso, l’Ufficio Regionale aveva ritenuto di concedere un organico sufficiente a garantire il funzionamento di due sole classi prime, con un numero di alunni superiore a 17.
I genitori degli allievi iscritti al primo anno, appresa la notizia solo all’inizio della scuola, si sono opposti vibratamente ai tagli incostituzionali ed illegittimi del Ministero dell’Istruzione a scapito della corretta formazione dei propri figli ed hanno congiuntamente conferito mandato all’avvocato Lucrezia Galano di tutelarli innanzi alle sedi giudiziarie competenti.
Con il ricorso presentato innanzi al TAR Campania – Napoli la difesa ha rappresentato che gli iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di Primo grado dell’I.C. ‘Vincenzo Mennella’ risultavano essere ben 43 di cui 5 con gravi disabilità ai sensi della L. 104/1992, debitamente certificate, e che l’attribuzione di due soli classi prime si prestava, quindi, alle seguenti censure:
I) violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 nella parte in cui dispone che “di norma” le classi con alunni con disabilità non superi le venti unità, numero che può essere anche più basso nelle cd. “isole minori” per le quali è espressamente consentita la deroga ai limiti minimi;
II) violazione del D.M. 18.12.1975 che prevede che ogni alunno debba avere uno spazio di almeno 1,80 mq, allorché la scuola in questione ha aule di un’estensione che non consentirebbe, alla luce dell’indicato parametro, di formare classi con un numero di allievi superiore a 17 alunni e ciò anche in relazione alla prevenzione dei rischi sismici e sui luoghi di lavoro;
III) violazione della L. 104/1992 allorché non si garantisce, per l’eccessivo numero degli alunni in aula, il diritto allo studio dei disabili gravi presenti nelle classi, oltre che degli allievi normodotati;
IV) difetto di motivazione, trattandosi di atti che ne appaiono sprovvisti.
Parte ricorrente ha rilevato anche che una delle classi è ad ‘indirizzo musicale’ e che, pertanto, la partecipazione degli allievi è limitata ai sedici che hanno fatto richiesta per tale indirizzo; tanto comporterebbe l’ulteriore sovraffollamento dell’altra classe.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della pubblica istruzione, ed ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo, però, una relazione dell’istituto scolastico in questione che, in sostanza, aderiva alla prospettazione dei ricorrenti, arrivando ad affermare che l’attuale composizione delle classi costringerà la dirigente del plesso a “disattendere la normativa sulla organizzazione scolastica in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Il Tar Campania, all’esito della udienza camerale del 12 ottobre scorso, fissata per la discussione sull’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha ritenuto di dare piena e tempestiva tutela ai diritti degli alunni iscritti al primo anno della Scuola Secondaria della Fundera, costituzionalmente garantiti, e ha, pertanto, emesso sentenza breve di accoglimento del ricorso nel merito, in considerazione della piena fondatezza delle ragioni dei ricorrenti.

Ecco, in breve, le motivazioni del TAR:

Deve accogliersi la prospettazione secondo cui il rispetto dello spazio minimo per alunno di cui al D.M. 18.12.1975 (v., in particolare, la tab. 7 allegata al D.M.: 1,80 metri quadri per alunno) consentirebbe classi con il numero massimo di 17 allievi in ragione delle dimensioni delle aule a disposizione.
Peraltro, occorre valorizzare la coeva presenza di una classe con indirizzo musicale, a cui possono essere iscritti solo i sedici alunni che ne hanno fatto richiesta, circostanza che comporterebbe l’ulteriore affollamento dell’altra classe.
Ebbene, in rapporto a tali elementi, l’amministrazione ha, del tutto immotivatamente, attribuito l’organico per due soli classi all’istituto scolastico di cui si discute, nonostante che si tratti di comune isolano e a rischio sismico.
Tale modalità di procedere si palesa del tutto illegittima, in quanto, seppure esistesse la possibilità di derogare agli indicati limiti posti dalla normativa di settore, di fronte agli elementi appena descritti, l’amministrazione giammai avrebbe potuto adottare un atto privo di qualsivoglia motivazione sulla (necessaria) attribuzione all’istituto in commento di sole due classi di scuola secondaria di primo grado”.


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