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Ascom News | Che cos’è l’assegno circolare?

Principali differenze tra assegno circolare ed assegno bancario: quali conseguenze per il creditore e per chi emette l’assegno.

Cerchiamo di capire in cosa consistono le principali differenze tra assegno circolare ed assegno bancario.

Possiamo dire che “esiste assegno e assegno”, nel senso che spesso si dimentica che vi sono differenti tipi di assegni, aventi funzione e struttura diversa. Tra questi rientra l’assegno circolare, il quale si distingue dall’assegno bancario, anche se spesso si sente parlare genericamente di “assegno”, dimenticando la predetta distinzione.

L’assegno circolare è un titolo di credito, vale a dire un documento che contiene una promessa di pagamento a favore di un determinato soggetto. In generale, al di là dei tecnicismi, possiamo dire che esso rappresenta, al pari dell’assegno bancario, un mezzo di pagamento, quindi può essere utilizzato per effettuare qualsivoglia pagamento, al pari del denaro contante.

Gli assegni circolari sono emessi dalle banche, dette quindi emittenti, dietro richiesta dei clienti e riportano il nominativo del prenditore, ossia del soggetto che materialmente incasserà l’assegno e che può coincidere con il cliente stesso o con un terzo.

E’ necessario infatti precisare che un assegno circolare non può mai essere “al portatore”, per cui lo incassa semplicemente chi lo presenta, dal momento che sul documento non è riportato alcun nominativo, ma esso deve essere necessariamente nominativo: ciò significa che sull’assegno circolare dovrà essere sempre riportato il nome del soggetto legittimato ad incassarlo.

Sull’assegno circolare è sempre riportata infatti la clausola di non trasferibilità, quindi in genere si tratta sempre di assegno circolare non trasferibile, per cui non è possibile “girare” l’assegno a terzi, chiedendo che lo stesso sia trasferito a persona diversa dal prenditore. In realtà la legge [1] consente al cliente di chiedere l’eliminazione della clausola di non trasferibilità, ottenendo così un assegno circolare trasferibile, ma ciò è possibile solo laddove l’assegno sia di importo inferiore a mille euro.

Per l’emissione dell’assegno circolare è necessario che il cliente disponga della relativa somma sul proprio conto corrente bancario o, in alternativa, se non possiede un conto corrente, potrà chiedere comunque alla banca di emettere l’assegno, corrispondendo alla stessa l’importo necessario. Ciò offre un’importante garanzia al beneficiario dell’assegno, il quale è sicuro del fatto che l’assegno è “coperto” e che quindi il suo credito sarà soddisfatto, in quanto nessuna banca emette assegni bancari in mancanza della relativa provvista.

Sulla base di quanto detto, possiamo sintetizzare in questo modo il meccanismo su cui si basa l’assegno circolare:

– il cliente Tizio chiede alla banca di emettere un assegno circolare al nominativo di Caio, suo creditore;
– se vi è la provvista necessaria o se comunque Tizio versa una somma corrispondente all’importo dell’assegno, la banca rilascia l’assegno circolare su cui sono riportati il nominativo di Caio e la clausola di non trasferibilità;
– Caio potrà dunque incassare l’assegno e la banca sarà tenuto a pagarlo “a vista”, ossia dietro semplice presentazione dell’assegno stesso su cui, come detto, è riportato il nome di Caio;
– se poi l’assegno è di importo inferiore a mille euro, Tizio potrà chiedere di eliminare la clausola di non trasferibilità e girare l’assegno ad un terzo, ma sull’assegno dovrà comunque essere riportato il nominativo del beneficiario. In questo caso si tratterà di Tizio, il quale poi effettuerà eventualmente la girata nei confronti di Caio.

Assegno circolare e assegno bancario: differenze

Anche l’assegno bancario, al pari di quello circolare, rappresenta un mezzo di pagamento come il denaro contante, ma giova chiarire quali sono le differenze tra assegno bancario e circolare.

Diverso innanzi tutto il soggetto emittente: mentre nel caso dell’assegno circolare esso coincide con la banca, nell’assegno bancario l’emittente è il cliente stesso. Sappiamo tutti, infatti, che ogni cliente può richiedere alla banca un libretto di assegni, che poi rimane in suo possesso e che può compilare liberamente in qualsiasi momento laddove necessiti di effettuare un pagamento. E’ sufficiente quindi che la banca autorizzi l’emissione degli assegni bancari, consegnando al cliente il relativo libretto, consentendo così a chiunque, purché autorizzato dalla banca, di emettere un assegno bancario.

L’assegno circolare, invece, come visto, può essere emesso esclusivamente da una banca.

Gli assegni bancari inoltre, non devono necessariamente riportare il nominativo del beneficiario, ma ciò è necessario solo nel caso in cui l’assegno sia di importo pari o superiore a mille euro, quindi gli assegni bancari possono essere sia nominativi, sia al portatore, a differenza degli assegni circolari, i quali possono essere esclusivamente nominativi. Anche per gli assegni bancari, tuttavia, la legge [2] pone un limite, in quanto se l’assegno è di importo pari o superiore a mille euro deve essere necessariamente nominativo e riportare la clausola di non trasferibilità, similmente a quanto visto in riferimento all’assegno circolare.

Ultima differenza consiste nel fatto che per l’emissione dell’assegno bancario non è richiesto che il cliente, o emittente dell’assegno, possieda la provvista necessaria, quindi chiunque potrebbe emettere un assegno pur non possedendo la relativa somma. Come evidente, tuttavia, tale comportamento non è privo di conseguenze, in quanto la legge [3] prevede che, laddove sia emesso un assegno bancario in assenza della relativa provvista – o, come si dice spesso, un assegno “scoperto” – l’emittente sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e al pagamento dell’importo dell’assegno, a favore del portatore del titolo che agisca contro di lui, nonché di una penale pari al dieci per cento di tale importo.

La scadenza dell’assegno circolare

Giova segnalare infine che l’assegno circolare è assoggettato ad una sorta di “scadenza”, in quanto esso deve essere incassato entro otto giorni dalla sua emissione nel caso in cui il beneficiario risiede nello stesso comune in cui ha sede la banca emittente oppure entro quindici giorni se il beneficiario risiede in un comune differente.

Una volta decorso tale termine, tuttavia, l’assegno circolare non perde la propria validità, ma esso può essere revocato dall’emittente, quindi si consiglia al beneficiario di non far decorrere il suddetto termine e di incassare l’assegno entro otto o quindici giorni a seconda del comune di residenza.

[1] Art. 49, co. 8, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[2] Art. 49, co. 5, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[3] Artt. 2 e 3 L. 386/1990.


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