La Commissione Tributaria Regionale della Toscana riammette l’IVA sulla TIA
Pubblicato da Redazionedi Giuseppe Di Meglio La CTR della Toscana riabilita l’applicazione dell’Iva sulla Tia, la tariffa igiene ambientale applicata dai Comuni. Con la sentenza 27/13/2010 i giudici tributari di Firenze hanno stabilito che l’Iva sulla Tia va pagata nonostante la Corte Costituzionale abbia detto il contrario (238/2009), infatti, si legge nella sentenza, che l’imposta è “dovuta quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa”. Quindi almeno nei molti casi, quando il servizio sia svolto da una società, l’imposta è dovuta.
La discussione sull’applicabilità o no dell’Iva alla Tia era nata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, la 238/2009, che aveva stabilito che la tariffa sui rifiuti è in realtà una tassa, perché il suo costo non è proporzionale al servizio, e come tale non soggetta all’imposta sui consumi.
In virtù di siffatto pronunciamento un contribuente toscano aveva proposto appello reclamando la restituzione dell’Iva. I giudici tributari toscani tra i motivi hanno richiamato una analoga questione, verificatasi nel 1981 per i canoni di depurazione e fognatura, che allora avevano natura tributaria. A quei tempi una circolare del ministero delle Finanze, nello stabilire la non applicabilità dell’IVA alla tariffa, chiariva che ciò non derivava dal fatto che la depurazione e il servizio di fognatura erano un tributo ma poneva l’accento sull’elemento soggettivo di chi la forniva; infatti, a quei tempi erano direttamente i Comuni a offrire il servizio, mentre se il soggetto agente avesse avuto natura societaria (come è oggi) sarebbe stato possibile applicare l’Iva su un tributo.
Il tutto mentre sulla questione regna il caos assoluto, perché nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale e nonostante il Governo abbia promosso il via, a breve, ai rimborsi dell’indebito, alcuni Comuni (tra cui Roma), in ottemperanza alla sentenza della Consulta hanno deciso di uniformarsi, mentre altri come quello di Verona no. Sicuramente, se non c’è un chiaro pronunciamento del legislatore la questione non sarà risolta facilmente, e questa sentenza crea un precedente nella giustizia tributaria di non poco conto.
Dott. Giuseppe Di Meglio
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli






















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