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Clamorosa ultim’ora: accolto il ricorso dell’avv. Bruno Molinaro, per ora bloccati gli abbattimenti delle case

Clamoroso: accolto il ricorso dell’avv. Bruno Molinaro grazie al quale per il momento sono sospesi gli abbattimenti delle case della povera gente in tutta la regione Campania. Grazie alla battaglia politica del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, a quella mediatica di PCIML-TV e a quella legale portata avanti con grandissima professionalita’ dall’vvocato Bruno Molinaro, per il momento le umili famiglie a cui stavano per abbattere la casa, possono tirare un sospiro di sollievo. il PCIML annuncia sin da subito che continuera’ a battersi e sino in fondo contro ogni abbattimento delle prime case di necessità. Di seguito riportiamo il comunicato stampa diramato dalla segretaria dell’avvocato Bruno Molinaro:
Con distinte ordinanze del 28 aprile 2009 la Settima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli (Presidente est. Rosaria Persico), accogliendo analoghe istanze presentata dai signori Scotto di Clemente Nicola e Riccio Letizia, da un lato, e dalla signora Riccio Archina dall’altro, tutti patrocinati dall’avv. Molinaro, ha disposto l’immediata sospensione dei procedimenti di demolizione dei relativi immobili di proprietà siti nell’isola di Procida già programmati dalla Regione Campania per la mattinata dello stesso giorno.
La sospensione, spiegano i Giudici, ha una durata “limitata nel tempo”, ovvero di “sessanta giorni”, “atteso il pregiudizio che potrebbe rivelarsi irreparabile nel caso di accoglimento della sollevata questione di illegittimità costituzionale”. Per meglio comprenderne le ragioni, il Collegio chiarisce che tale decisione si è resa necessaria perché nelle more, “con ordinanza del 21 agosto 2008 il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 26 lettera A) dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito nella Legge n. 326/2003” e per il fatto che la “questione è stata trattata dalla Corte Costituzionale all’udienza del 24.4.2009”.
Secondo la Corte, quindi, “tale sentenza” della Consulta, di cui “è imminente” il deposito, “è pregiudiziale” rispetto alle questioni che gli interessati hanno sottoposto al vaglio dei Giudici in sede di esecuzione e che investono la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione per il fatto che la presentazione della domanda di “condono” edilizio, accompagnata dal versamento dell’oblazione in misura congrua, una volta decorso il termine di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione stessa (ai sensi dell’art. 32, comma 36, del d. l. n. 269/03, convertito nella l. n. 326 cit.), determini, nella fase esecutiva, la revoca o, comunque, la sospensione dell’ordine di demolizione.
L’approccio precauzionale della Corte di Appello è stato condiviso e salutato con favore dal difensore degli interessati, il quale aveva opportunamente rilevato che, in attesa del pronunciamento della Consulta, il Giudice deve fare ricorso al mezzo eccezionale della sospensione del processo quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale.
In proposito, richiamando l’autorevole parere del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, l’avv. Molinaro ha rilevato che la “pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della ordinanza di rimessione tende ad allargare le ripercussioni dell’iniziativa nel processo costituzionale, in un arco che tocca tutti i soggetti dell’ordinamento. Essi devono poter conoscere le leggi la cui validità è in discussione e i motivi di ciò, per potersi regolare di conseguenza, ad evitare di applicare regole di diritto che potrebbero in breve arco di tempo essere annullate (con le conseguenze anche retroattive … ). Insomma, l’instaurazione di un giudizio sulla legge è considerato un fatto di portata generale, che va al di là del processo a quo, a causa del suo oggetto che trascende la dimensione processuale inter partes: tutti devono perciò essere messi in condizione di agire di conseguenza”.
A questo punto, occorre attendere la decisione della Consulta che dovrà esprimersi sulla legittimità costituzionale della interpretazione restrittiva datane dal “diritto vivente”, ossia dalla Corte di Cassazione, circa la non condonabilità degli immobili costruiti in assenza dei titoli abilitativi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Tale decisione, tuttavia, potrebbe rivelarsi addirittura non necessaria se, nelle more, il Governo decidesse realmente di fare la sua parte, inserendo nel “pacchetto casa” alcune modifiche alla Legge sul terzo condono edilizio già preannunciate come certe dallo “entourage” del Presidente Berlusconi in alcuni colloqui informali con i rappresentanti dei Comuni delle isole partenopee.


1 Commento, Commenta o fai un Ping

  1. Porfidio - Data: 30/4/2009 06:25:34 - IP: 79.43.151.xxx

    Avete fatto un’altro favore agli albergatori, andavano bloccati ma solo quelli di necessità….VERGOGNA!

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