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Ascom News, la rubrica della Confcommercio

A cura di Marco Laraspata (Vice Presidente Ascom Confcommercio Ischia)

Redditi sotto la soglia di povertà: legittimo l’accertamento induttivo
L’anomala situazione commerciale giustifica la rettifica sulla base di sole presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

In mancanza di idonea documentazione probatoria, l’irragionevolezza economica del comportamento del contribuente/imprenditore che affermi, per più anni, di aver chiuso l’esercizio in perdita o di avere sostenuto costi sproporzionati ai ricavi, rappresenta un comportamento commerciale anomalo, contrastante con il principio di ragionevolezza, non essendo conforme a logica e esperienza impostare o proseguire l’attività secondo criteri antieconomici o poco vantaggiosi, se non addirittura dannosi.

In presenza di tali elementi, quindi, l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a presumere che il contribuente abbia, in realtà, prodotto più redditi di quelli dichiarati e a recuperare, in via induttiva, le relative imposte, a nulla rilevando la circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24313 del 14 novembre 2014, che ha respinto il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza di appello con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli aveva confermato l’accertamento induttivo emesso dall’ufficio finanziario.

L’iscrizione dell’ipoteca é nulla se Equitalia non notifica l’intimazione di pagamento entro 5 giorni
L’iscrizione dell’ipoteca é nulla se Equitalia non notifica l’intimazione di pagamento entro 5 giorni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25561 del 3 dicembre 2014.

È dunque nulla l’iscrizione di ipoteca quando Equitalia non notifica l’intimazione di pagamento entro cinque giorni. L’omissione, nonostante sia trascorso un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, viola il principio del contraddittorio tra amministrazione e contribuente. Ciò vale anche nel regime precedente al dl 70 del 2011, che ha introdotto un obbligo formale in questo senso. Insistendo ancora sulla necessità di un dialogo tra Fisco e contribuente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che si era vista iscrivere ipoteca nonostante Equitalia non le avesse notificato l’intimazione al pagamento entro cinque giorni.

Per la sezione tributaria è quindi fondato il sesto motivo di ricorso, non essendosi la Ctr di Roma pronunciata in ordine al motivo di impugnazione relativo alla mancata intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni, ex art. 50 dpr 602/73, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali. Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità l’iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie; ed è perciò nulla: “Il diritto al contraddittorio” costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario.

E non solo: il principio è valido anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 dpr n. 602 del 1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, secondo cui, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 dpr n. 602 del 1973, la concessionaria doveva comunicare al contribuente che procederà alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine, che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.

Nuovo sito internet del Gruppo Equitalia. Subito un servizio in più per i contribuenti: le rate si chiedono online
Più chiaro, più semplice e più utile. È tutto nuovo il sito internet del Gruppo Equitalia, www.gruppoequitalia.it, con una navigazione intuitiva, un linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole, accessibile anche da tablet e con la versione per smartphone. Ma soprattutto con i servizi sempre in primo piano suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. Un portale unico grazie anche all’integrazione di Equitalia Giustizia con la sua area dedicata e indipendente. Tante le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti. Già da oggi è disponibile un servizio in più, “rateazioni online”, che permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili da usare: “paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito, “estratto conto” per controllare con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso, “sospensione online”, che in pochi passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il “trova sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere l’assistenza di Equitalia.

«Abbiamo realizzato un nuovo sito internet partendo dalle esigenze dei contribuenti – dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – L’obiettivo è proseguire sulla strada della semplificazione offrendo in tempo reale soluzioni su misura a cittadini e imprese. Va in questa direzione la possibilità di richiedere online il piano di rateazione, un servizio che riguarderà una vasta platea di contribuenti. Ad oggi sono attive 2,5 milioni di rateazioni – conclude Mineo – per un importo che supera i 28 miliardi di euro».
(Equitalia, comunicato del 10 dicembre 2014)

d.l.”Giustizia” – conversione in legge – pubblicazione in G.U.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 (Suppl. Ordinario n. 84) la legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni,  del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, sui cui contenuti originari si è riferito con nota del 26 settembre 2014.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche intervenute in sede di conversione del decreto, segnalando che le disposizioni in materia di processo civile saranno oggetto di approfondimento nella Newsletter INFOJUS, di prossima uscita, a cura del Settore Contratti e Servizi Legali.

1.      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (Art. 1 comma 1)
Nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica Amministrazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica Amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art.2 comma 1 bis , comma 2 lettera a)
Per le Amministrazioni pubbliche è fatto obbligo  di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura. Quanto al termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura di convenzione, non può essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di altri  trenta giorni su accordo delle parti.

Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione (art. 5 comma 2 bis)
L’accordo che compone la controversia e raggiunto a seguito di convenzione, deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, che regola appunto le forma del precetto.

Modifiche al regime della compensazione delle spese (art.13)
Con modifiche all’art. 92 del codice di  procedura civile, riguardante la condanna per le spese processuali, si stabilisce che il giudice può decidere la compensazione delle spese parziale o per intero  solo in caso di soccombenza reciproca,  ovvero nel caso di  novità assoluta della questione  trattata  o cambiamento  dell’ orientamento  giurisprudenziale  su un aspetto dirimente della controversia. La misura è tesa a scoraggiare le liti temerarie.
È stato  soppresso l’articolo 15 che conteneva disposizioni in materia di dichiarazioni rese al difensore, relativamente al  tema delle prove testimoniali scritte.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione  (art.18)
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile viene inserito l’articolo 164-ter (comma 2 bis) richiamato.
Si dispone che nel caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione con  un atto notificato al debitore e all’eventuale terzo. Ogni obbligo del debitore e del terzo cessa comunque  quando la nota di iscrizione a ruolo non viene depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e’ ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, secondo le  forme richieste dalla legge, che il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito nel termine previsto  della nota di iscrizione a ruolo .

Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo (articolo 19)
Sono modificati degli aspetti della disciplina dell’espropriazione forzata, con  interventi tanto sul codice di procedura civile quanto sulle disposizioni di attuazione correlate. Con un’integrazione all’art.503 del codice di procedura civile, che regola le modalità della vendita forzata, si prevede nell’espropriazione immobiliare che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell’immobile (comma 1, lett. d-bis).

Nuove modalità di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi (articolo 19 comma 1 lettera d-ter)
Viene inserito nel codice di procedura civile l’art. 521 bis che disciplina  in dettaglio  il nuovo pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi assieme alla possibilità di accesso alla banca dati del PRA (Pubblico registro automobilistico). Si tratta di una norma ad hoc tesa a semplificare la procedura esecutiva, che fino ad oggi seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari. In sintesi, la procedura inizia con la notifica dell’atto di  pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario del tribunale al debitore, nel quale sono indicati  gli estremi identificativi del mezzo. Al debitore verrà intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie (cosiddetto IVG). Se il debitore non avrà consegnato il mezzo pignorato, la Polizia accertata la circolazione dei beni pignorati , procede a ritirare la carta di circolazione, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e consegnerà  il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie. Al contempo il creditore provvede  a trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri (PRA) ed entro 30 giorni dalla comunicazione  dell’istituto vendite giudiziarie, relativa alla custodia del bene pignorato  ,  depositerà  presso la  cancelleria del tribunale competente  la  nota di iscrizione a ruolo e le copie dei documenti dell’esecuzione. Se il termine di 30 giorni non viene rispettato, il pignoramento decadrà e perderà efficacia.
Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra (articolo 21 bis)
Vengono ricostituiti gli uffici suindicati di Ostia nel comune di Roma e di Barra nel comune di Napoli.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 1 comma 1)
Con riferimento all’art. 1, comma 1, si segnala che tale previsione consente nelle cause di lavoro pendenti davanti al tribunale o alla Corte d’Appello e che abbiano ad oggetto nel contratto collettivo la loro fonte esclusiva di effettuare la devoluzione al collegio arbitrale. Tale facoltà, tuttavia, è limitata alle ipotesi in cui la contrattazione collettiva abbia già previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (art. 7)
Si evidenzia, relativamente alla soppressione dell’art. 7, che è stata eliminata, grazie anche all’intervento della Confederazione, la disposizione che, modificando l’art. 2113 c.c. (rinunzie e transazioni), equiparava le conciliazioni concluse a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato a quelle intervenute in sede giudiziale, presso la Direzione provinciale del lavoro, in sede sindacale o in sede arbitrale, aggiungendo così un ulteriore soggetto legittimato a definire conciliazioni in tema di lavoro


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