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Antitrust: la Commissione adotta un nuovo regolamento di esenzione per categoria per le compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

| Pubblicato da Redazione |

La Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento di esenzione per categoria, con il quale introduce delle modifiche alla deroga in vigore per le compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) rispetto al divieto di pratiche commerciali restrittive imposto dal trattato CE (articolo 81). Il vigente regolamento di esenzione per categoria per le suddette compagnie (regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione), che scade nell’aprile 2010, consente alle compagnie di trasporto marittimo di linea di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto merci (i cosiddetti “consorzi”). Il nuovo regolamento introduce una proroga di cinque anni – fino all’aprile 2015 – per l’esenzione attualmente in vigore per questo tipo di cooperazione, nell’ambito di un nuovo contesto normativo ed economico. Tra le modifiche principali introdotte, si segnalano una riduzione della soglia di quota di mercato al di sopra della quale le imprese non sono ammesse a beneficiare dell’esenzione automatica a norma del regolamento e l’estensione della deroga a tutti i tipi di servizi marittimi di linea per il trasporto merci.

Il commissario responsabile della Concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato: “Dal 1995 è stata concessa alle compagnie di trasporto marittimo di linea un’esenzione, subordinata a talune condizioni, dalle norme di concorrenza per l’esercizio di servizi in comune. Gli sviluppi intervenuti nel mercato hanno indotto la Commissione a rivedere tale esenzione e, dopo un attento esame, è stato deciso di modificare il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di questo tipo e di prolungarne la validità per un ulteriore quinquennio. Sono convinta che il nuovo regolamento sia in grado di contemperare gli interessi delle compagnie di trasporto marittimo di linea e quelli degli utenti dei servizi di trasporto.”

Un consorzio è un accordo di cooperazione tra compagnie di trasporto marittimo di linea per la fornitura di servizi in comune di trasporto marittimo di merci. Di norma, accordi di questo tipo permettono alle compagnie di razionalizzare le loro attività e di realizzare economie di scala. Se i consorzi si trovano a operare in un mercato sufficientemente concorrenziale, in genere gli utenti dei servizi di trasporto da essi offerti (ad esempio, i caricatori) ne traggono un vantaggio in termini di maggiore produttività e di una migliore qualità del servizio. Il regolamento di esenzione per categoria per le compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) – adottato nel 1995 e la cui validità è stata prorogata nel 2000 e nel 2005 (vedi IP/05/477 ) – prevede un’esenzione per i consorzi formati da compagnie di questo tipo che soddisfano le condizioni previste dal regolamento stesso.

Sia il regolamento di esenzione attualmente in vigore che il nuovo regolamento stabiliscono che il divieto di pratiche commerciali restrittive imposto dal trattato CE (articolo 81) non si applica a tutti gli accordi di consorzio (con l’importante eccezione di quelli sulla fissazione dei prezzi) che si prefiggono l’esercizio in comune di servizi marittimi di linea, purché tali accordi rispettino le condizioni e adempiano agli obblighi previsti dai regolamenti stessi.

Alcune modifiche inserite nel testo del nuovo regolamento sono state rese necessarie dall’abrogazione, nel 2006, del regolamento di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime (vedi IP/06/1249 ). Il nuovo testo si propone inoltre di tener maggiormente conto delle attuali pratiche di mercato e di garantire la convergenza dell’esenzione per i consorzi con le disposizioni di altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale tra imprese. Il campo di applicazione del nuovo regolamento comprende ormai tutti i tipi di servizi marittimi di linea per il trasporto merci, sia con che senza container. L’elenco delle attività esentate è stato riveduto per meglio tener conto delle attuali pratiche di mercato. La soglia di quota di mercato è stata abbassata dal 35% al 30% e si è provveduto a chiarirne il metodo di calcolo. Infine, nei casi in cui un membro intenda ritirarsi dal consorzio, sono stati prolungati i periodi per il ricorso alla clausola di recesso e di permanenza obbligatoria, per meglio tener conto delle attuali pratiche di mercato garantendo pur sempre, nel contempo, la flessibilità per le compagnie marittime.

L’indagine di mercato condotta dalla Commissione ha messo in luce l’esistenza di una rete di legami tra i consorzi e/o i loro membri. Il nuovo regolamento precisa che, qualora da tali legami derivino effetti negativi sulla concorrenza, la Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria.

Qualora un consorzio non soddisfi le condizioni previste dal regolamento (ad esempio perché le quote di mercato detenute dai membri superano la soglia stabilita), ciò non implica automaticamente che la cooperazione instaurata tra i membri del consorzio sia illegittima, ma significa che le parti devono valutarne su base individuale la compatibilità con le norme di concorrenza.

La revisione del regolamento di esenzione per categoria per i consorzi è stata avviata nel 2007 con lo svolgimento di un’ampia e approfondita indagine di mercato. La Commissione ha lanciato una consultazione con i terzi interessati su un progetto preliminare di regolamento nell’autunno del 2008 (vedi IP/08/1566 ).

Il nuovo regolamento entrerà in vigore allo scadere del regolamento di esenzione per categoria attualmente in vigore, il 25 aprile 2010 – un lasso di tempo sufficiente affinché il settore del trasporto marittimo di linea possa adeguare alle nuove regole gli accordi di consorzio stipulati.

Vedi anche MEMO/09/420 .

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