Ai Contribuenti foriani Iscritti e simpatizzanti alla Confederazione Cobas
| Pubblicato da Carmine Castaldi |La Corte Costituzionale con sentenza nr. 239 data 24 luglio 2009 l ha dichiarato illegittima l’applicazione Iva sull’ imposta (TASSA) Rifiuti Solidi Urbani.
Lo scrivente responsabile territoriale – Confederazione Cobas – porta a conoscenza degli iscritti e simpatizzanti in indirizzo, che la Corte Costituzionale con sentenza n.238 del 24luglio 2009 ha sancito, che il cambio di denominazione tra “TARSU” – “ TIA” oggi denominata ” Ti.Ri” è una semplice debenza, la quale non modifica la natura TRIBUTARIA dell’imposizione ( tassa) “ prelievo dei Rifiuti Solidi Urbani” .
In quanto tale l’Iva è stata e rimane illegittima,ovvero pagamento non dovuto, che il comune è tenuto a restituire immediatamente con rivalutazione ed interessi.
Per quanto sopra, alfine di non aggravare il comune con pagamento di ulteriore somme impreviste, si rende necessario versare solo ed esclusivamente la somma imponibile.
All’Uopo precisa:
Che in data odierna il personale addetto al competente ufficio non ha dato risposta, in quanto il Responsabile assente per Ferie.
Che Il Sig. Sindaco, chiesto in merito dopo alcuni minuti rispondeva, la Sentenza de quo ha bisogno dei tempi necessari per essere valutata.
Che l’opposizione consiliare, come afferma il consigliere dott. Davide Castagliuolo ore 12 circa data odierna, al varo della delibera chiese accantonamento di somme per quanto già delineato dal Giudice di pace Catania con ordinanza del 17 luglio 2008.
Informa, altresì, che il Sindaco del comune di Procida , in riferimento alla Sentenza in oggetto ah subito invitato la società delegata a restituire quanto illegittimamente incassato.





























1 Commento, Commenta o fai un Ping
anna - Data: 27/8/2009 11:07:03 - IP: 79.5.7.xxx
salve come faccio a rickiedere il rimborso per la tassa pagata c’è il modello me lo inviate ? grazie
NOTA BENETi invitiamo a rispondere a “Ai Contribuenti foriani Iscritti e simpatizzanti alla Confederazione Cobas”: